Da lunedì 11 aprile, alle ore 12.44, inibite tutte le funzioni del processo civile telematico.

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Da lunedì 11 aprile u.s., precisamente dalle ore 12.44 in avanti, il Processo Civile Telematico è totalmente bloccato, per i distretti di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro e Reggio Calabria.
Poco male si dirà, è già successo. Questa volta, tuttavia, la situazione è più grave del solito, per una serie di ragioni che sono già state evidenziate dal portale della MGA e che di seguito saranno riassunte, ed arricchite dall’esperienza diretta dello Studio Legale Associato Parisi nel caso concreto.

Innanzitutto, contrariamente a quanto successo in occasione dei disservizi già occorsi in precedenza, questo blocco non è stato oggetto di alcun preavviso. Sul portale del PCT nessun messaggio di avviso è apparso sino alla data di ieri.

Il che significa che per tre giorni tutti gli avvocati operanti nei e con i distretti interessati, non avevano alcuna informazione sul blocco, con gravi ripercussioni in ordine al rispetto di eventuali termini perentori.
Pare che il CISIA (Coordinamenti interdistrettuali sistemi informativi automatizzati), in data 13 aprile abbia notiziato del blocco con una nota, sebbene la stessa non sia diffusa in modo tutt’altro che capillare, del seguente tenore:

“a partire dalle ore 13 di ieri 11/4, come già tempestivamente anticipato via mail, i sistemi del settore civile siti sulla sala server interdistrettuale di Messina (distretti di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro e Reggio Calabria) non risultano in atto raggiungibili per problemi tecnici ancora in via di risoluzione.
Alla luce di quanto sopra si invitano gli uffici in indirizzo ad utilizzare temporaneamente i tradizionali sistemi di registrazione cartacea fino alla soluzione del problema, suggerendo nel contempo ai sigg. avvocati di non depositare atti in via telematica.
Non appena i sistemi saranno ripristinati verrà data tempestiva comunicazione“.

Tale comunicazione, come è stato correttamente osservato, apre scenari di notevole gravità in ordine all’efficienza del PCT.
Come è noto, infatti, l’art. 16-bis della L. 221/2012 ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali che, dunque, non possono trovare altro ingresso del processo, se non attraverso un ordine del Giudice (art. 16-bis, co.8 e 9).
Si pone, dunque, il problema di come collocare la circolare del CISIA, che in quanto tale non è in grado di superare il dettame della legge.

In un ipotesi di blocco del PCT in assenza di preavviso, come il caso di che trattasi, l’impossibilità di procedere ad un deposito telematico per un atto in scadenza, che quindi diverrebbe tardivo, si potrebbe facilmente superare con una remissione in termini, atteso che l’avvocato non era a conoscenza del blocco evidentemente senza sua colpa.
Ma dovendo dare credito alla nota in parola, si porrebbe a carico dei difensori l’obbligo di sostituire il deposito telematico con quello cartaceo, il che assume connotati devastanti per gli atti in scadenza da depositarsi in distretti molto distanti.

Lo Studio Legale Associato Parisi, nella specie, ha dovuto procedere al deposito di una comparsa conclusionale per un procedimento pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, ed in scadenza proprio giorno 11 Aprile. Il deposito è stato effettuato nel pomeriggio, dunque quando era già in atto il blocco del PCT, tant’è che la terza e la quarta ricevuta non sono pervenute. giorno 13 aprile contattiamo telefonicamente la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, che ci informa del disservizio (del quale, a quel punto, avevamo preso cognizione per facta concludentia!), comunicandoci, altresì, che al ripristino della completa funzionalità del sistema, si sarebbero potute verificare due ipotesi, entrambe compatibili con il rispetto del termine perentorio per il deposito della comparsa:

  1. L’inoltro della busta sarebbe rimasto in stand-by ed accettato al ripristino del sistema, con data 11 aprile;
  2. Sarebbe stata disposta una rimessione in termini.

A nostro sommesso avviso entrambe le ipotesi sono corrette e rappresentano la soluzione più logica e rispettosa della legge, che destituisce di qualunque pregio la nota del CISIA.
Impossibile, infatti, pensare di poter obbligare gli avvocati ad un “ritorno al cartaceo” senza un’ordine del Giudice in tal senso e senza che vi sia stato, peraltro, il benché minimo preavviso del disservizio.
Sebbene, infatti, il CISIA riferisca di un tempestivo preavviso, lo stesso non risulta confermato dai fatti. Lo stesso Studio Legale Associato Parisi non ha ricevuto nessuna comunicazione, nè direttamente, nè per il tramite del PST (sul quale l’avviso è stato pubblicato soltanto ieri!), dell’interruzione del servizio.

La vicenda evidenzia, per l’ennesima volta, l’estrema incertezza che aleggia intorno all’intero processo civile telematico, senza dubbio estremamente innovativo nell’idea di fondo, ma ancora lontano da quella totale implementazione, che garantirebbe agli operatori del diritto di avvalersi totalmente dei vantaggi connessi alla telematizzazione dei processi, ed in particolare agli avvocati di espletare correttamente il loro dovere di difesa.

Segnaliamo, comunque, che al momento in cui scriviamo pare essere stata ripristinata la funzionalità del PCT. L’accesso ai fascicoli è adesso possibile ed abbiamo ricevuto l’esito dei controlli automatici in relazione al deposito della comparsa conclusionale di cui sopra.

Avv. Giancarlo Parisi