Di recente lo Studio ha affrontato un caso che ha visto protagonista un genitore non affidatario, da un lato, e l’ex coniuge dall’altro, che continuava a percepire l’assegno di mantenimento per i figli che, frattanto, erano divenuti produttivi di reddito.
Come spesso accade in questi casi, infatti, prima che il corso della Giustizia si compia, la situazione fattuale esistente al momento in cui, in fase Presidenziale, il Tribunale emette il “primo” provvedimento nell’interesse dei figli, non è più la medesima nella fase conclusiva del procedimento.
Nel caso trattato, peraltro, l’assenza di rapporti tra il coniuge non affidatario ed i figli, ha reso più complicata la susseguente richiesta di revoca. In particolare è stato difficile ottenere dal datore di lavoro dei figli, una dichiarazione relativa alla loro posizione reddituale da poter produrre in giudizio per giustificare la richiesta di revoca.
Eseguito un tentativo di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, il ricorrente si è visto negato il suo diritto. Soltanto attraverso il ricorso alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo ruisciti ad ottenere per il nostro cliente una pronuncia (pur non giurisdizionale) che obbligasse il datore di lavoro ad esibire gli estratti contributivi.
Con il decreto di accoglimento il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso e disposto, finalmente, la revoca dell’assegno.
Non sempre è facile e veloce ottenere un provvedimento di Giustizia.
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Avv. Antonino Parisi Jr