Riceviamo e pubblichiamo una interessante sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che si pronuncia su un appello incidentale “implicito”.
Costituendoci per il nostro cliente, infatti, a seguito della notifica dell’appello principale, decidiamo di invitare la Corte a pronunciarsi (senza perciò denominare l’atto di costituzione con la dicitura “appello incidentale”) su una particolare circostanza che aveva caratterizzato il primo grado sulla quale, però, il Tribunale aveva completamente omesso di determinarsi. Ovvero sull’avvenuta dichiarazione della ricorrente di rinuncia alla domanda, quindi agli atti, notificata al difensore del resistente ed accettata dallo stesso. Salvo poi assumere un atteggiamento processuale contrario sin dall’udienza successiva. La Corte esamina il motivo, ritiene fondato l’appello incidentale e, di conseguenza, condanna l’appellante principale al versamento delle spese di primo e secondo grado, evidentemente tenendo conto del contegno processuale delle parti.
Nel merito, comunque, dichiara assorbito e sostanzialmente del tutto infondato l’appello principale che a fronte della superficiale ordinanza di primo grado, nonostante la rinuncia depositata, insiste per il riconoscimento di somme maggiori a carico del genitore non affidatario, senza aver mai indicato la loro natura, la loro necessità, la loro straordinarietà (anche per mancato deposito del fascicolo di primo grado).
Studio Legale Associato Parisi