Di seguito pubblichiamo le tracce assegnate per la redazione del parere motivato in materia di diritto civile, per la sessione 2015 dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione di Avvocato.

Prima Traccia:
“Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015.
L’altro figlio Mevio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.

Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili”.

Sentenza di riferimento: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16635.


Seconda traccia:
“Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l’altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell’avversa pretesa, chiede ed ottiene l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa.
Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell’illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell’intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame”

Sentenza di riferimento: Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3622.